Dedurre il contributo di bonifica

I contributi di bonifica, in quanto “contributi ai consorzi obbligatori per legge” espressamente indicati nella lettera a) del comma 1 dell’art. 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi, sono interamente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF, con la sola esclusione dei contributi imposti su fabbricati abitativi per i quali il proprietario abbia optato per la cedolare secca (come indicato nell’art. 3 del D. LGS. 23/2011, trattandosi come dichiarato dall’Agenzia delle Entrate, di un regime di tassazione meramente opzionale che consente al contribuente di valutare la convenienza del regime sostitutivo – cedolare secca – rispetto a quello ordinario che consente di fruire della suddetta deduzione).

In caso di dubbi ti consigliamo di rivolgerti ad un centro di assistenza fiscale, al tuo commercialista o alla più vicina Agenzia delle Entrate.

notice-infoSe non hai optato per la cedolare secca, puoi portare in deduzione dal reddito complessivo da denunciare ai fini IRPEF, i contributi di bonifica effettivamente versati nel corso dell’anno precedente alla dichiarazione indicando l’importo del contributo versato nel:

  • Quadro E / Sezione II / rigo E26 del modello 730, indicando il codice ”21″.
  • Quadro RP / Sezione II / rigo RP26 del modello PF, indicando il codice ”21″.
  • Si prega di verificare le indicazioni nei modelli per le dichiarazioni rilasciati dall’Agenzia delle entrate

Se non sei in possesso della ricevuta di pagamento, puoi chiederla agli Uffici del Consorzio di Bonifica.