Cos’è il contributo di bonifica?

Il contributo di bonifica è un contributo annuale dovuto per legge da tutti i proprietari di terreni e di fabbricati che si trovano nel territorio gestito da un Consorzio di Bonifica.
Con il tuo contributo il Consorzio 1 Toscana Nord provvede:

  • alla manutenzione dei chilometri di corsi d’acqua che compongono il reticolo idrografico e di gestione assegnato dalla Regione Toscana;
  • alla gestione di oltre 10.000 opere idrauliche;
  • al funzionamento di 34 impianti idrovori, capaci di sollevare complessivamente oltre 132.000 litri al secondo di acqua;

Il contributo di bonifica è un onere reale sulla proprietà, è annuale e non frazionabile per mesi.
E’ dovuto dal soggetto passivo che risulta proprietario alla data del primo gennaio (01/01) dell’anno di riferimento del tributo, (es. per l’anno 2021 al 01.01.2021, per l’anno 2022 al 01.01.2022 ecc..).
Il trasferimento di proprietà dell’immobile fa venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi (annui) di contribuzione successivi a quello in cui è avvenuta la vendita.
Il venditore ha, comunque, diritto di rivalsa sull’acquirente per i contributi di bonifica pagati dopo la vendita, (art.2041 C.C.)”.


Approfondimento


Normativa di riferimento
Il Consorzio 1 Toscana Nord (Ente di Bonifica) è un Ente di Diritto Pubblico, ai sensi dell’art.59 del R.D. n.215/1933, dell’art.862 c.c. e dell’art.12 della L.R.T. n. 79/2012”.
I contributi di Bonifica sono oneri reali sulla proprietà che sono esigibili con le norme per l’esazione dei tributi. (art.21 del R.D. n.215/ 1933)“.
Il Consorzio è tenuto ai sensi dell’art. 109 del R.D. 368/1904 ad emettere il contributo sulla base delle risultanze del Catasto dello Stato.

Con la Legge Regionale Toscana sulla bonifica n. 79/2012, ai Consorzi sono state attribuite funzioni di realizzazione d’opere e lavori finalizzati alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali con fondi pubblici, nonché la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica e idrauliche presenti sul territorio di competenza con fondi da imposizione di contributi di bonifica.
I Consorzi di Bonifica quindi, per l’adempimento dei loro fini istituzionali (manutenzione ed esercizio degli impianti e delle opere) nonché per la copertura delle spese di funzionamento del Consorzio, hanno il potere d’imporre i contributi di Bonifica ai proprietari di beni immobili (terreni e fabbricati) che ricadono all’interno del Comprensorio di Bonifica, compresi lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza (artt.10, 17 e 59 del R.D. n.215/1933 e art.860 c.c.).

Il contributo di bonifica e il contributo irriguo
I contributi di Bonifica sono emessi annualmente in relazione al beneficio ricevuto, individuato secondo il vigente Piano di Classifica (approvato dal Consorzio, e sottoposto al controllo della Provincia di Lucca) e nella misura stabilita dal Piano annuale di riparto della Contribuenza (approvato dal Consorzio e sottoposto al controllo della Provincia di Lucca).
I contributi di bonifica sono oneri reali sulla proprietà, annui, non divisibili per dodicesimi e sono dovuti dal soggetto passivo che risulta proprietario alla data del 01.01. dell’anno di riferimento del tributo, (es. per l’anno 2021 al 01.01.2021, per l’anno 2022 al 01.01.2022 ecc..).
Il trasferimento di proprietà dell’immobile fa venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi (annui) di contribuzione successivi a quello in cui è stata fatta la comunicazione di avvenuto cambiamento.
Il venditore ha, comunque, diritto di rivalsa sull’acquirente per i contributi di bonifica pagati dopo la vendita, (art.2041 C.C.)”.
Alcune aree del comprensorio sono soggette oltre che al contributo di bonifica, anche al contributo irriguo, per la manutenzione della rete irrigua, (canalette, piccoli canali, ecc).
Il contributo irriguo è dovuto in quanto l’area nella quale ricade il terreno è potenzialmente irrigabile, a prescindere dell’utilizzo effettivo dell’acqua.
I contributi di bonifica hanno natura tributaria e sono pertanto disciplinati da norme statali (art.21 del R.D. n.215/1933, art.864 c.c., art.103 del D.P.R. n.603/73) e seguono il regime di riscossione delle imposte dirette.

Alla riscossione provvede l’esattore sulla base delle norme in vigore, e pertanto espletando tutte le procedure di messa in mora, fino al pignoramento, ipoteca dei beni, sequestro amministrativo dei mezzi ecc.
Il Contributo di Bonifica è un contributo annuo, non frazionabile per mesi di proprietà. Ad ogni contribuente, sia singolo che comproprietario (ognuno per la propria quota) è concessa per
legge, la deduzione del contributo in sede di dichiarazione dei redditi. (art.10 del D.P.R. n.917/86).

Casistiche

Comproprietà:
• il contributo è posto a carico del proprietario che possiede la maggior quota di proprietà, il quale ha diritto nei confronti degli altri compartecipi alla proprietà al rimborso pro quota (art.1110 c.c.);
• su richiesta scritta e firmata da tutti gli intestatari della partita catastale il tributo può essere richiesto a comproprietario diverso;
• in caso di comproprietari con quote uguali, il contributo è a carico del primo intestatario della partita catastale, (artt. 8 – 9 – 10 della LRT 79/2012);

Usufrutto/Diritto di abitazione:
• in caso di usufrutto o diritto di abitazione il contributo è posto a carico del nudo proprietario, il quale ha comunque diritto di rivalsa sull’usufruttuario o sul titolare del diritto di abitazione (art. 1008 e 1009 c.c.).
• nel caso di affitto, di diritto di abitazione o altro diritto reale di godimento, il contributo può essere posto a carico del titolare di tali diritti reali, ma solo nel caso che nel contratto sia specificato espressamente che il contributo di bonifica idraulico sia trasferito a carico di quest’ultimi.


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